
Nuove Regole AgID: come cambia il fascicolo di gara digitale - 2026
Tramite la Determinazione AgID n. 267/2025 approvata d’intesa con ANAC, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazional, Il 30 dicembre 2025 sono state emanate le nuove Regole Tecniche per le piattaforme di e-procurement pubblico certificate (PAD).
⏳La scadenza per l'adeguamento è il 1° luglio 2026
obbligatoria per tutte le Stazioni Appaltanti, incluse quelle prive di qualificazione, per poter svolgere le procedure entro gli importi stabiliti dal Codice.
Le Regole Tecniche 2.0 e la relativa checklist AgID definiscono con precisione contenuto, produzione e conservazione dei documenti ospitati dal fascicolo di gara, uno degli ambiti di maggiore impatto per l'organizzazione interna delle Stazioni Appaltanti.
✓ Formato nativo digitale dei documenti: i documenti devono essere prodotti digitalmente fin dall'origine, e corredati con i metadati obbligatori. Non è sufficiente caricare scansioni o file a posteriori.
✓ Perimetro esteso all'esecuzione: il fascicolo della procedura non deve limitarsi a includere la documentazione relativa alla fase di affidamento o aggiudicazione. SAL, modifiche contrattuali, subappalti, verbali e collaudi sono parte integrante del fascicolo e devono transitare dalla PAD certificata. I documenti prodotti durante la fase esecutiva del contratto, inclusi i verbali, non possono più essere gestiti via email, PEC o su carta.
✓ Tracciabilità per le verifiche: ogni lacuna documentale è un rischio diretto in caso di verifica ANAC, contenzioso o attività ispettiva. Le PAD devono inviare log giornalieri con le operazioni svolte.
Leggi il testo ufficiale delle Regole Tecniche AgID 2.0
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Scenario normativo sui contratti pubblici
Il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 36/2023, introduce indicazioni specifiche relativamente alle modalità di gestione degli affidamenti di forniture, servizi, lavori e incarichi professionali, dando un ulteriore importante impulso all'informatizzazione delle procedure.
L’obiettivo verso il quale si dirigono tutte le più recenti normative è quello di introdurre negli iter procedurali della PA un alto livello di innovazione e informatizzazione, con l’immediata conseguenza di un aumento della qualità di servizi ad un costo inferiore di gestione.
Il Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 209/2024, è intervenuto sul testo normativo con disposizioni integrative e correttive, con l'obiettivo di incrementare l'efficienza delle procedure.

A seguire, elenchiamo non esaustivamente le normative più recenti riguardanti la suddetta tematica:
Con la modifica dell’allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023, relativo alle attività del RUP, il Correttivo consente alle S.A. di nominare il Responsabile Unico di Progetto tra i dipendenti di altre PA in caso di acclarata carenza di organico. Il RUP potrà inoltre avvalersi del personale della S.A. per delegare attività meramente esecutive.
In caso di malfunzionamenti del Fascicolo virtuale dell’operatore economico, parte dell’ecosistema nazionale di e-procurement, la S.A potrà procedere all’aggiudicazione acquisendo l’autocertificazione dell’offerente. La verifica dei requisiti resta comunque obbligatoria.
Dal 1° gennaio 2025, il Correttivo introduce requisiti specifici per l’esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture superiori al proprio livello di qualificazione, dettagliati nelle nuove tabelle C-bis (lavori) e C-ter (servizi e forniture).
In applicazione dell'art. 21 e dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, è obbligatorio utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e in tutto il ciclo di vita dei contratti pubblici (programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione).
L’ “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)” delineato negli artt. 19-36 del D.Lgs. 36/2023, prevede che ogni fase del ciclo di vita dei contratti pubblici debba essere digitalizzato e confluire sulla BDNCP, grazie all’interoperabilità con le piattaforme telematiche delle S.A e con il FVOE.
Il Decreto Legge 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. Decreto Crescita 2.0).
Il Decreto Legislativo 33/2013 (Amministrazione trasparente) riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
La Legge n. 4 del 2004 (Legge Stanca) che impone alla PA una serie di misure volte a favorire l'accessibilità dei contenuti pubblicati su Internet.
A tal fine DigitalPA ha sviluppato una soluzione software capace di soddisfare tutte le suddette esigenze. Per ulteriori indicazioni, è possibile consultare la pagina "Scenario normativo" sul sito albofornitori.net.
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Nuovo Codice Appalti 2023
Dal 1° luglio 2023 le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) hanno acquisito efficacia per le procedure di gara.
Scarica la guida gratuita con la sintesi delle principali novità normative, nel pratico formato pdf.

Formazione e qualificazione delle Stazioni Appaltanti
Il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023, art. 63 e Allegato II.4) stabilisce la formazione del personale come requisito essenziale per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti.
Con i corsi DigitalPA, accreditati SNA, puoi accedere a 20 ore di formazione base online, ottenere un Open Badge e maturare punteggio utile per la qualificazione.
Il D.Lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 40 e 52, ha introdotto l'obbligo di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di affidamento, mentre l'utilizzo delle modalità tradizionali viene limitato a pochi casi o comunque deve essere adeguatamente motivato.
Decreto Legge 32/2019 Sblocca Cantieri
Di seguito, le principali modifiche al D.Lgs. 50/2016:
- I Comuni non capoluogo di provincia possono ora procedere direttamente all’acquisizione di beni, servizi e lavori, senza ricorrere ad una centrale di committenza.
- Per l’affidamento dei lavori sotto soglia (art. 36 D.Lgs. 50/2016), il DL n. 32 innalza la soglia per la procedura negoziata, previa consultazione di almeno 3 operatori economici, da € 150.000 a € 200.000. Al di sopra di questa soglia, i lavori potranno essere affidati soltanto tramite procedura aperta.
- Il criterio di aggiudicazione standard per le procedure sotto soglia è quello del minor prezzo, mentre l’eventuale scelta di utilizzare il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa dovrà essere giustificata nei documenti di gara.
- Per i contratti sotto soglia, le stazioni appaltanti possono ora decidere, se previsto nel bando, di posporre la verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti ad una fase successiva rispetto all’apertura delle offerte; la verifica potrà quindi essere effettuata direttamente sul migliore offerente e, a campione, sugli altri partecipanti, ma non necessariamente su tutti i concorrenti.
- Nel caso di procedure con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, D.Lgs. 50/2016), è stato abrogato il limite di punteggio massimo del 30% sull’offerta economica.
- Non sono più 5 i metodi di calcolo dell’anomalia per le gare al minor prezzo: l’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 è stato modificato con la previsione di due sole formule per il calcolo della soglia di anomalia, da applicarsi in casi diversi in base al numero di offerte ammesse:
- Formula A per le procedure con offerte ammesse pari o superiori a 15;
- Formula B per le gare con almeno 5 e meno di 15 offerte ammesse.
- Sempre all’art. 97, è ora previsto l’obbligo di escludere automaticamente le offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10.
- È previsto il completo superamento delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi, che saranno sostituiti da un regolamento unico (ancora da emanare).
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DigitalPA ha tempestivamente adeguato il software Acquisti Telematici in conformità al disposto normativo. |
VALIDO FINO AL 3O GIUGNO 2023
Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Convertito con Legge 108/2021, noto come "Semplificazioni" bis")
Il Decreto Legge 77/2021, c.d. "Semplificazioni bis”, è stato convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30/07/2021.
Di seguito, le principali modifiche, valide fino al 30 giugno 2023:
Nel testo della Legge si prevede che le Stazioni Appaltanti procedano all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 (dette Soglie Comunitarie) secondo le seguenti modalità:
- Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro.
- Procedura negoziata, senza bando (di cui all’art. 63), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’art.35. Ciò nel pieno rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Gli operatori economici devono essere individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- Procedura negoziata, senza bando (di cui all’art. 63) per i lavori così disciplinata:
- consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- consultazione di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35.
Sarà quindi possibile, per i lavori, fare procedure negoziate fino a 5 milioni di euro.

